Quando un minorenne resta orfano di entrambi i genitori o questi non possono esercitare la responsabilità genitoriale, la legge prevede che venga nominato un tutore, una persona che si prenda cura degli interessi del minore, ne amministri i beni e lo rappresenti in tutti gli atti civili (art. 357 e seguenti del Codice Civile).
I casi concreti in cui è possibile che venga nominato un tutore sono:
Il tutore viene nominato dall'Autorità Giudiziaria competente. Il ruolo del tutore può essere ricoperto, laddove non siano state individuate figure familiari idonee, dal Responsabile legale del Consorzio che svolge dunque queste funzioni per i minori in tutela presso l'Ente.
Per i minori stranieri non accompagnati, dal 2017, è possibile nominare un tutore volontario, una figura introdotta dalla Legge 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Il tutore volontario è una persona in possesso di determinati requisiti, formato attraverso un corso specifico, che ha dato la sua disponibilità per svolgere tale funzione ed è iscritto nell'elenco disponibile presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente.
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